Art. 3. 
 
  A tutti quei religiosi o religiose che,  per  aver  fatta  la  loro
professione nell'eta' prescritta  dai  Canoni,  ma  prima  di  quella
voluta dalle Leggi civili, non  avevano  diritto  alla  pensione  che
l'articolo 3 della Legge 7  luglio  1866  consente  ai  membri  delle
soppresse Corporazioni religiose, e' concesso l'annuo assegnamento  a
titolo di alimento di L. 250  se  sacerdoti,  diaconi,  suddiaconi  e
coriste, e di L. 144 a tutti gli altri professi.