Art. 3. A tutti quei religiosi o religiose che, per aver fatta la loro professione nell'eta' prescritta dai Canoni, ma prima di quella voluta dalle Leggi civili, non avevano diritto alla pensione che l'articolo 3 della Legge 7 luglio 1866 consente ai membri delle soppresse Corporazioni religiose, e' concesso l'annuo assegnamento a titolo di alimento di L. 250 se sacerdoti, diaconi, suddiaconi e coriste, e di L. 144 a tutti gli altri professi.