Art. 4. L'assegnamento di cui si parla sara' vitalizio per quelli che, al momento della promulgazione della presente Legge, abbiano compiuti cinquanta anni, e sara' di un quinquennio per gli altri. Esso non si concedera', ovvero cessera' ogniqualvolta risulti avere il religioso dal privato patrimonio od altrimenti un reddito netto e stabile uguale all'assegnamento.