Art. 4. 
 
  L'assegnamento di cui si parla sara' vitalizio per quelli  che,  al
momento della promulgazione della presente  Legge,  abbiano  compiuti
cinquanta anni, e sara' di un quinquennio per gli altri. Esso non  si
concedera', ovvero cessera' ogniqualvolta risulti avere il  religioso
dal privato patrimonio od  altrimenti  un  reddito  netto  e  stabile
uguale all'assegnamento.