Art. 7. Il suddetto assegnamento decorrera' dal giorno della promulgazione della presente Legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Firenze addi' 29 luglio 1868. VITTORIO EMANUELE. Luogo del sigillo, V. Il Guardasigilli DE FILIPPO. DE FILIPPO.