Art. 7. 
 
  Il suddetto assegnamento decorrera' dal giorno della  promulgazione
della presente Legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come Legge dello Stato. 
 
    Dato a Firenze addi' 29 luglio 1868. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
  Luogo del sigillo, V. Il Guardasigilli DE FILIPPO. 
 
                                                          DE FILIPPO.