Art. 2. In materia penale, il precedente articolo non si applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora essi o i loro difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini. Qualora la prescrizione del reato maturi nei termini di cui all'articolo 1, o sia comunque prossima a maturare, il giudice, con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza.