Art. 2.

  In  materia  penale,  il  precedente  articolo  non  si applica nei
processi  relativi  ad  imputati  detenuti,  qualora  essi  o  i loro
difensori espressamente rinunzino alla sospensione dei termini.
  Qualora  la  prescrizione  del  reato  maturi  nei  termini  di cui
all'articolo  1,  o sia comunque prossima a maturare, il giudice, con
ordinanza  motivata  non impugnabile dichiara l'urgenza del processo;
in  tal  caso  i  termini  processuali  decorrono,  anche nel periodo
feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza.