La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Fino all'attuazione della riforma universitaria possono  iscriversi
a qualsiasi corso  di  laurea:  a)  i  diplomati  degli  istituti  di
istruzione secondaria di secondo grado di  durata  quinquennale,  ivi
compresi i licei linguistici riconosciuti per  legge,  e  coloro  che
abbiano superato i corsi integrativi  previsti  dalla  legge  che  ne
autorizza la  sperimentazione  negli  istituti  professionali;  b)  i
diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano
frequentato, con esito positivo, un  corso  annuale  integrativo,  da
organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni provincia,  sotto
la responsabilita' didattica e scientifica delle  universita',  sulla
base di disposizioni che  verranno  impartite  dal  Ministro  per  la
pubblica istruzione. 
  Gli  studenti  che  frequentano   gli   anzidetti   corsi   annuali
integrativi hanno diritto al rinvio del  servizio  militare  a  mente
delle vigenti disposizioni in materia. 
  Fino  all'attuazione  della   riforma   della   scuola   secondaria
superiore,  ai  diplomati  degli  istituti  magistrali  e  dei  licei
artistici continuera' ad essere consentita l'iscrizione ai  corsi  di
laurea per i quali e' prevista l'ammissione dalle norme vigenti  alla
data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo
di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge
22 dicembre 1968, n. 1241, convertito nella legge 12  febbraio  1969,
n.  8,  concernente  l'iscrizione  alle  facolta'  ed  agli  istituti
superiori di magistero. 
  Il personale docente  degli  istituti  d'istruzione  secondaria  di
secondo grado, cui sia affidato l'insegnamento nei corsi  di  cui  al
primo  comma,  lettera  b),  del  presente  articolo,   puo'   essere
esonerato, per un corrispondente numero di ore, dai normali  obblighi
d'insegnamento.  L'eventuale  eccedenza  sull'orario   d'obbligo   e'
retribuita  nella  misura  di  un  diciottesimo  dello  stipendio  in
godimento, per ogni ora settimanale  e  per  l'effettiva  durata  del
corso. 
  Indipendentemente dal titolo  di  istruzione  secondaria  superiore
posseduto, chiunque sia fornito di laurea puo'  iscriversi  ad  altro
corso di laurea. 
  Il termine per le iscrizioni alle universita' di  cui  al  presente
articolo e' fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31  dicembre
1969.