Art. 2.

  Per  l'anno  accademico  1969-1970, lo studente puo' predisporre un
piano   di  studio  diverso  da  quelli  previsti  dagli  ordinamenti
didattici   in   vigore,   purche'   nell'ambito   delle   discipline
effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito.
  Il   piano   e'   sottoposto,   non  oltre  il  mese  di  dicembre,
all'approvazione  del  consiglio di facolta', che decide tenuto conto
delle   esigenze   di   formazione   culturale   e   di  preparazione
professionale dello studente.