Art. 2. Per l'anno accademico 1969-1970, lo studente puo' predisporre un piano di studio diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore, purche' nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito. Il piano e' sottoposto, non oltre il mese di dicembre, all'approvazione del consiglio di facolta', che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.