Art. 4.

  Agli  incaricati di insegnamento nelle universita' o negli istituti
d'istruzione    universitaria,    ivi    comprese    le   scuole   di
specializzazione   e   di   perfezionamento,  in  entrambi  gli  anni
accademici  1968-69  e 1969-70, l'incarico e' prorogato a domanda, da
presentarsi  entro  90  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge, per l'anno accademico 1970-1971, salve le ipotesi di
anticipata  cessazione  previste  dal  secondo comma dell'articolo 10
della legge 24 febbraio 1967, n. 62.
  Per l'applicazione del precedente comma agli assistenti di ruolo e'
sufficiente  che l'incarico sia stato conferito per l'anno accademico
1969-70.
  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  primo  e secondo del presente
articolo  non  si  applicano  agli  incarichi conferiti ai professori
universitari straordinari e ordinari.
  La  validita'  delle  terne  dei  vincitori  di concorso a cattedra
universitaria  prevista  dall'articolo 76 del testo unico delle leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933, n. 1592, e' prorogata di un anno.