Art. 4. Agli incaricati di insegnamento nelle universita' o negli istituti d'istruzione universitaria, ivi comprese le scuole di specializzazione e di perfezionamento, in entrambi gli anni accademici 1968-69 e 1969-70, l'incarico e' prorogato a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno accademico 1970-1971, salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1967, n. 62. Per l'applicazione del precedente comma agli assistenti di ruolo e' sufficiente che l'incarico sia stato conferito per l'anno accademico 1969-70. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo non si applicano agli incarichi conferiti ai professori universitari straordinari e ordinari. La validita' delle terne dei vincitori di concorso a cattedra universitaria prevista dall'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' prorogata di un anno.