Art. 5. Con effetto dal 31 ottobre 1969, gli articoli 8 e 28-ter, ultimo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono abrogati. Fermo quanto disposto nei commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 349, quali risultano sostituiti nell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, l'assistente ordinario non libero docente e' assegnato alla seconda e alla prima classe di stipendio al compimento, rispettivamente, del sesto e del quarto anno di appartenenza alla classe precedente. All'assistente ordinario non libero docente, all'atto del conseguimento della seconda classe di stipendio, si applicano le disposizioni in vigore per gli assistenti ordinari liberi docenti. Il periodo di servizio, prestato dall'assistente ordinario non libero docente nella terza classe di stipendio in eccedenza a quello richiesto dal secondo comma del presente articolo per l'assegnazione alla seconda classe di stipendio, e' utile ai fini del passaggio alla prima classe.