Art. 5.

  Con  effetto  dal  31 ottobre 1969, gli articoli 8 e 28-ter, ultimo
comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con
modificazioni  dalla  legge  24  giugno  1950,  n.  465, e successive
modificazioni, sono abrogati.
  Fermo  quanto  disposto  nei  commi primo e secondo dell'articolo 4
della  legge  18  marzo  1958,  n.  349,  quali  risultano sostituiti
nell'articolo  8  della  legge  26  gennaio 1962, n. 16, l'assistente
ordinario  non  libero docente e' assegnato alla seconda e alla prima
classe  di  stipendio al compimento, rispettivamente, del sesto e del
quarto anno di appartenenza alla classe precedente.
  All'assistente   ordinario   non   libero   docente,  all'atto  del
conseguimento  della  seconda  classe  di  stipendio, si applicano le
disposizioni in vigore per gli assistenti ordinari liberi docenti.
  Il  periodo  di  servizio,  prestato  dall'assistente ordinario non
libero  docente nella terza classe di stipendio in eccedenza a quello
richiesto  dal secondo comma del presente articolo per l'assegnazione
alla seconda classe di stipendio, e' utile ai fini del passaggio alla
prima classe.