Art. 7. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, prevista in lire 8 miliardi, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - FERRARI AGGRADI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA