Art. 7.

  Alla  spesa  derivante  dall'applicazione  della presente legge per
l'anno  finanziario 1970, prevista in lire 8 miliardi, si provvedera'
mediante  riduzione  dello  stanziamento iscritto al capitolo n. 3523
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo
stesso anno finanziario.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 dicembre 1969

                               SARAGAT

                                              RUMOR - FERRARI AGGRADI
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA