Art. 2. 
 
  Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Carlopoli,
cui si procedera', a cura del Prefetto della Provincia, in base  alle
attuali  liste  amministrative,  riformate  a  norma  del  2°   comma
dell'articolo 17 della succitata Legge, le attuali Rappresentanze dei
Comuni  sovraccennati   continueranno   nell'esercizio   delle   loro
attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che  possano
vincolare l'azione del futuro Consiglio. 
 
  Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e  dei  Decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Firenze addi' 21 marzo 1869. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Registrato alla Corte dei conti addi' 2 aprile 1869 
 
    Reg. 46. Atti del Governo a c. 101. Ayres. 
 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. 
 
                                                         G. Cantelli.