Art. 2. Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Carlopoli, cui si procedera', a cura del Prefetto della Provincia, in base alle attuali liste amministrative, riformate a norma del 2° comma dell'articolo 17 della succitata Legge, le attuali Rappresentanze dei Comuni sovraccennati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, ma cureranno di non prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Firenze addi' 21 marzo 1869. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addi' 2 aprile 1869 Reg. 46. Atti del Governo a c. 101. Ayres. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. G. Cantelli.