Art. 3.
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per  i  trasporti  terrestri  vigila  sulle  attivita' dell'organismo
riconosciuto   ai   sensi   dell'art.   9   del  decreto  legislativo
30 settembre  2004, n. 268, adottando idonei provvedimenti ispettivi,
di  propria  iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti utilizzatori
dei  componenti  o  gestori  di  sottosistemi  di  cui all'art. 1 del
presente   decreto,   anche   mediante   verifica  a  campione  delle
certificazioni  rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno
all'amministrazione  medesima  le  certificazioni emesse, allegando i
rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per  i  trasporti terrestri dispone, con periodicita' almeno annuale,
visite di vigilanza presso l'organismo SciroTüv al fine di verificare
la   sussistenza  dei  requisiti  previsti  e  la  regolarita'  delle
operazioni svolte.