Art. 2.
  1.   Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla  presente
ordinanza,  il  commissario  delegato e' autorizzato ad avvalersi del
personale   gia'   operante   presso   la   struttura  commissariale,
ricorrendone  le  condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti
disposizioni in materia.
  2.  Per  il  piu'  proficuo svolgimento delle attivita' di cui alla
presente ordinanza, il commissario delegato puo' avvalersi, altresi',
della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali, anche
territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato.