Art. 2. 1. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia. 2. Per il piu' proficuo svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' avvalersi, altresi', della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali, anche territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato.