Art. 3. 1. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse gia' al medesimo assegnate. 2. Il commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata ordinanza n. 3320/2003.