Art. 3.
  1.  Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di
cui  alla  presente ordinanza provvede utilizzando le risorse gia' al
medesimo assegnate.
  2.  Il commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare
la  contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
citata ordinanza n. 3320/2003.