Art. 4.
  1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza
il  commissario  delegato,  ove  ne ricorrano i presupposti, provvede
utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
  2.   Il   commissario   delegato   trasmette   trimestralmente   al
Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi
nonche',  al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata
della rendicontazione delle spese sostenute.