IL DIRETTORE GENERALE Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e i successivi regolamenti adottati dalla Commissione in attuazione dell'art. 6 del medesimo regolamento; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'art. 25 recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 1606/2002; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali e in particolare l'art. 9, comma 1, che dispone che i poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, nel rispetto degli IAS/IFRS; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali italiane di intermediari esteri, e in particolare l'art. 3, l'art. 5, primo e secondo comma, e l'art. 41; Visto l'art. 1, punto 14), della direttiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica le direttive 78/660/CE, 83/349/CE, 86/635/CE e 91/674/CE relative ai conti annuali e consolidati di alcuni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione; Considerata l'esigenza di integrare la disciplina delle forme tecniche dei bilanci bancari per tenere conto dell'evoluzione intervenuta nella operativita' degli intermediari e per migliorare l'efficacia rappresentativa dei bilanci e il loro grado di comparabilita'; Dispone: Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) («banche») e delle societa' finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari) sono redatti in conformita' dei principi contabili internazionali e secondo le istruzioni allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Decorrenza: Le istruzioni allegate si applicano a partire dal bilancio dell'impresa relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 e dal bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. Le banche e le societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari possono applicare le anzidette istruzioni a partire dal bilancio dell'impresa relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. Le istruzioni relative al bilancio consolidato nonche' quelle concernenti la pubblicita' dei documenti contabili delle succursali italiane di banche estere sostituiscono quelle emanate con precedenti provvedimenti del 15 luglio 1992, del 7 agosto 1998 e del 30 luglio 2002 a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. Le istruzioni relative al bilancio dell'impresa sostituiscono quelle emanate con precedenti provvedimenti del 15 luglio 1992, del 7 agosto 1998 e del 30 luglio 2002 a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006. Roma, 22 dicembre 2005 Il direttore generale: Desario