Art. 7.
  1.  L'incarico  conferito con il presente decreto ha durata di anni
tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.
  2.  Il  predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste  nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento
motivato  e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000,
recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di
rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche protette.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 gennaio 2006
                                      Il direttore generale: La Torre