Art. 7. 1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto. 2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 gennaio 2006 Il direttore generale: La Torre