Art. 2. Disposizioni finali 1. La verifica periodica della struttura dell'Autorita' in prima applicazione ha luogo dopo sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche di cui alla presente delibera. 2. Le procedure di cui all'art. 34-bis sono recepite in apposita deliberazione da emanarsi entro il 1° febbraio 2006. 3. Le disposizioni di cui alla presente delibera sono riportate in un testo coordinato del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita', redatto apportando le modifiche necessarie per la coerenza tra le parti rimaste e quelle innovate. La presente delibera e' pubblicata, unitamente al testo coordinato del regolamento di organizzazione e funzionamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed entra in vigore il 1° febbraio 2006. Napoli, 21 dicembre 2005 Il Presidente: Calabro' p. il segretario generale: Perrucci