Art. 2.
                         Disposizioni finali
  1.  La  verifica  periodica della struttura dell'Autorita' in prima
applicazione  ha  luogo  dopo  sei  mesi dall'entrata in vigore delle
modifiche di cui alla presente delibera.
  2.  Le  procedure  di cui all'art. 34-bis sono recepite in apposita
deliberazione da emanarsi entro il 1° febbraio 2006.
  3.  Le disposizioni di cui alla presente delibera sono riportate in
un testo coordinato del regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'Autorita',  redatto  apportando  le  modifiche necessarie per la
coerenza tra le parti rimaste e quelle innovate.
  La  presente delibera e' pubblicata, unitamente al testo coordinato
del  regolamento  di  organizzazione  e funzionamento, nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, sul sito web e nel Bollettino
ufficiale dell'Autorita' ed entra in vigore il 1° febbraio 2006.
    Napoli, 21 dicembre 2005
Il Presidente: Calabro'
p. il segretario generale: Perrucci