Art. 7.
         Modalita' per garantire il valore della prestazione
  1.  I  datori  di  lavoro,  le societa' di emissione e gli esercizi
convenzionati  assicurano,  ciascuno  nell'esercizio della rispettiva
attivita' contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la
utilizzabilita' del buono pasto per l'intero valore facciale.
  2.  Il  valore  assunto  a  base d'asta per le gare non puo' essere
inferiore al valore facciale del buono pasto.
  3.  Il  valore facciale del buono pasto e' comprensivo dell'imposta
sul  valore  aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di
alimenti  e  bevande.  Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto
lasciano   inalterato  il  contenuto  economico  dei  contratti  gia'
stipulati.
  4.  Sono nulli i contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi di
mensa  conclusi previa contrattazione telematica con il sistema delle
aste   on-line   con  rilanci  plurimi,  anche  con  l'intervento  di
intermediari professionali.