Art. 7. Modalita' per garantire il valore della prestazione 1. I datori di lavoro, le societa' di emissione e gli esercizi convenzionati assicurano, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attivita' contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilita' del buono pasto per l'intero valore facciale. 2. Il valore assunto a base d'asta per le gare non puo' essere inferiore al valore facciale del buono pasto. 3. Il valore facciale del buono pasto e' comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti gia' stipulati. 4. Sono nulli i contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa conclusi previa contrattazione telematica con il sistema delle aste on-line con rilanci plurimi, anche con l'intervento di intermediari professionali.