IL DIRETTORE
                       della Direzione seconda
                     del Dipartimento del Tesoro
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice   che  consentano  al  tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di  strumenti  finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
  Visto  il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato
in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo  che  le  operazioni stesse vengano disposte dal direttore
della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato   che   l'importo  delle  emissioni  disposte  a  tutto
5 gennaio  2006  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 21.019 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  proprio  decreto in data 12 ottobre 2005 con il quale e'
stata  disposta  l'emissione della prima tranche dei buoni del Tesoro
poliennali  4%,  con  godimento 1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio
2037;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una seconda tranche dei predetti buoni del
Tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale  del  22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  seconda  tranche  di buoni del Tesoro
poliennali 4%,  con  godimento  1° agosto 2005 e scadenza 1° febbraio
2037, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare
a  sottoscrizioni  in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
  Al  termine  della  procedura  di  assegnazione  di cui ai predetti
articoli e'  disposta automaticamente l'emissione della terza tranche
dei  buoni,  per  un  importo massimo del 10 per cento dell'ammontare
nominale  indicato  al  precedente  primo  comma,  da  assegnare agli
operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai
successivi articoli 11 e 12.
  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni
anno di durata del prestito.