Art. 11.
  Non  appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui
agli  articoli precedenti  avra'  inizio  il collocamento della terza
tranche  di  detti  buoni  per  un  importo  massimo del 10 per cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al  primo  comma  dell'art. 1 del
presente  decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli
operatori  «specialisti  in  titoli  di  Stato», individuati ai sensi
dell'art.   3  del  regolamento  adottato  con  decreto  ministeriale
13 maggio  1999,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. l59 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato
all'asta della seconda tranche con almeno una richiesta effettuata ad
un  prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti»
potranno  partecipare  al  collocamento  supplementare  inoltrando le
domande  di  sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 gennaio
2006.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta della seconda tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui  agli  articoli 5  e 8 del presente decreto. La
richiesta  di  ciascuno «specialista» dovra' essere presentata con le
modalita'   di   cui   al   precedente  art.  7  e  dovra'  contenere
l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non  potra'  essere  inferiore a 500.000 euro;
eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  verranno  prese in
considerazione.
  Ciascuna  richiesta  non dovra' essere superiore all'intero importo
del  collocamento  supplementare;  eventuali  richieste  di ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
    Eventuali  richieste  di importo non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile   del  prestito  verranno  arrotondate  per  difetto;
qualora   vengano   avanzate   piu'   richieste,   verra'   presa  in
considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.