Art. 12.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
buoni  di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  «ordinarie»  dei BTP «trentennali» (ivi compresa quella di
cui  al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione
di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale
complessivamente  assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli  operatori
ammessi  a  partecipare  al  collocamento supplementare. Le richieste
saranno    soddisfatte   assegnando   prioritariamente   a   ciascuno
«specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di
diritto.
  Qualora  uno  o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a
quelle  loro  spettanti  di  diritto,  ovvero  non  effettuino alcuna
richiesta,   la   differenza   sara'  assegnata  agli  operatori  che
presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
  Delle  operazioni  relative  al  collocamento  supplementare verra'
redatto apposito verbale.