Art. 15.
  Tutti  gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca  d'Italia  e  dei  suoi  incaricati,  sono esenti da imposte di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
  Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente
da  imposta  di  bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da
diritti spettanti agli enti locali.