Art. 2.
  L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di
cui  al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato  nelle  premesse,  i  buoni sottoscritti sono rappresentati da
iscrizioni  contabili  a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni
contabili  continuano  a  godere  dello  stesso  trattamento fiscale,
comprese  le  agevolazioni  e  le esenzioni, che la vigente normativa
riconosce ai titoli di Stato.
  La  Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite
da   regolare  dei  buoni  sottoscritti  in  asta,  nel  servizio  di
compensazione  e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari,
con  valuta  pari  a  quella di regolamento. L'operatore partecipante
all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, puo' avvalersi di un
altro  intermediario  il cui nominativo dovra' essere comunicato alla
Banca  d'Italia,  secondo  la  normativa e attenendosi alle modalita'
dalla stessa stabilite.
  A   fronte   delle  assegnazioni,  gli  intermediari  aggiudicatari
accreditano   i   relativi  importi  sui  conti  intrattenuti  con  i
sottoscrittori.