Art. 4.
  Possono  partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati
soggetti,  purche'  abilitati  allo  svolgimento  di  almeno  uno dei
servizi  di  investimento  di  cui  all'art.  1,  comma 5 del decreto
legislativo  24 febbraio  1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria):
    a) le  banche  italiane  comunitarie  ed  extracomunitarie di cui
all'art.  l,  comma  2,  lettere  a), b) e c) del decreto legislativo
1° settembre  1993,  n.  385  (Testo  unico  delle  leggi  in materia
bancaria  e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca
d'Italia   di   cui   all'art.  13,  comma  1  del  medesimo  decreto
legislativo;
    le  banche  comunitarie  possono  partecipare  all'asta  anche in
quanto  esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto
legislativo  n.  385  del  1993  senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
    le  banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto  esercitino  le  attivita'  di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata  d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
    b) le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  e  le imprese di
investimento  extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e)
e  g)  del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998, iscritte
nell'Albo  istituito  presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1
del  medesimo  decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento
comunitarie  di  cui  alla  lettera  f)  del  citato art. 1, comma 1,
iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.
  Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
  La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.