Art. 7.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
all'art.  1  del  presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11
del  giorno  13 gennaio 2006, esclusivamente mediante trasmissione di
richiesta  telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete
nazionale  interbancaria  con  le  modalita' tecniche stabilite dalla
Banca d'Italia medesima.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta
«Rete»  troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery»
previste  nella  Convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.