Art. 8.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte  di  cui  al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta   nei   locali   della   Banca  d'Italia  in  presenza  di  un
rappresentante    della   Banca   medesima,   il   quale,   ai   fini
dell'aggiudicazione,   provvede   all'elencazione   delle   richieste
pervenute,   con   l'indicazione   dei  relativi  importi  in  ordine
decrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con
l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale
redige  apposito  verbale  da  cui risulti, fra l'altro, il prezzo di
aggiudicazione.  Tale  prezzo  sara'  reso  noto  mediante comunicato
stampa  nel  quale  verra' altresi' data l'informazione relativa alla
quota assegnata in asta agli «specialisti».