Art. 9.
  In  relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo
cui  i  buoni  sono  emessi  senza  l'indicazione  di  prezzo base di
collocamento,  non vengono prese in considerazione dalla procedura di
assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di
esclusione».
  Il  «prezzo  di  esclusione»  viene  determinato  con  le  seguenti
modalita':
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo  piu'  elevato,  costituiscono  la  prima  meta'  dell'importo
nominale   in   emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore
all'offerta  si  determina  il prezzo medio ponderato delle richieste
che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono
la prima meta' dell'importo domandato;
    b) si  individua  il  «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
  Ai  fini  della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione»,
non  vengono  prese  in considerazione le offerte presentate a prezzi
superiori   al  «prezzo  massimo  accoglibile»,  determinato  con  le
seguenti modalita':
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo  piu'  elevato,  costituiscono  la  seconda meta' dell'importo
nominale   in   emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore
all'offerta  si  determina  il prezzo medio ponderato delle richieste
che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono
la seconda meta' dell'importo domandato;
    b) si  individua  il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due
punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).
  Il  prezzo  di  esclusione  sara' reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 8.