IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art.  117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni;
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  2005,  n. 202, recante misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;
  Considerata  la  necessita'  di  introdurre  disposizioni sanitarie
specifiche   concernenti   il   potenziamento   e  l'impulso  per  lo
svolgimento  dei controlli sanitari, da esercitarsi sulle merci e sui
viaggiatori  provenienti  da  aree  territoriali  a rischio, da parte
degli  uffici  periferici  del  Ministero  della  salute,  al fine di
prevenire  o  contenere  la  diffusione  sul  territorio nazionale di
patologie infettive e diffusive;
  Considerato  che  per  tali  finalita'  straordinarie ed urgenti si
rende  impellente  dare  concreta attuazione alle disposizioni di cui
agli  articoli 1,  2  e  3  del citato decreto-legge n. 202/2005, che
prevedono:
    a)  l'istituzione  dello  specifico  Dipartimento  per la sanita'
pubblica  veterinaria,  la  nutrizione e la sicurezza degli alimenti,
articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale;
    b)  l'istituzione  del  Centro  nazionale  di  lotta ed emergenza
contro le malattie animali;
    c)  l'approvvigionamento di massicce scorte di medicinali e altro
materiale  profilattico,  da destinare per la prevenzione del rischio
epidemico;
    d)   l'assunzione   di   unita'   lavorative  da  destinare  allo
svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro
l'influenza  aviaria,  alle  malattie  degli  animali e alle relative
emergenze;
    e)  l'incremento  dell'organico  del  Comando  carabinieri per la
tutela della salute;
  Considerato  che in tale contesto si rende necessario disporre, con
immediatezza,  di  locali  e  ambienti  da  adibire  sia a sede degli
istituendi   uffici  e  del  personale  ivi  destinato,  compreso  il
personale dell'Arma dei carabinieri, sia a deposito attrezzato per le
scorte dei medicinali e del materiale profilattico;
  Considerato  che  a  tal fine sono disponibili locali di proprieta'
statale,  siti  in Roma, alla via dei Carri Armati, numero civico 13,
per   i  quali,  peraltro,  si  rende  necessario  un  intervento  di
ristrutturazione,  solo nei limiti delle attuali cubature, al fine di
adeguarli alle esigenze di cui sopra;
  Tenuto  conto  che  l'emergenza sanitaria in atto si configura come
causa  di  giustificazione della deroga alle norme vigenti in materia
di  lavori  pubblici  relativi  ad  opere da eseguirsi nell'interesse
dello Stato;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 14 aprile
1995,  che  consente di derogare agli atti normativi primari quali le
leggi  fondamentali  in  materia  di  urbanistica, edificabilita' dei
suoli, lavori pubblici ed espropriazione, previa espressa indicazione
nell'ordinanza  delle  parti  della  normativa  la  cui  efficacia e'
sospesa per il tempo necessario ad affrontare l'emergenza;
  Vista  la determinazione dell'Autorita' per la Vigilanza sui lavori
pubblici  n.  1/04  del 14 gennaio 2004 nella quale viene ribadita la
possibilita'  di  derogare  alle  norme della legge quadro sui lavori
pubblici  nella  parte  relativa  all'affidamento  dei lavori ed alla
scelta del contraente, per fronteggiare situazioni di urgenza tali da
non consentire l'indugio degli incanti;
  Visto il parere favorevole all'adozione del presente provvedimento,
reso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato con nota del 20 ottobre
2005, n. P139356;
  Ritenuti  ampiamente sussistenti i presupposti di contingibilita' e
urgenza per provvedere nei termini indicati;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Gli  uffici  di  sanita'  marittima  aerea  e  di frontiera del
Ministero  della salute, per far fronte ad eventi di sanita' pubblica
di  rilevanza  internazionale,  che  possono comportare il rischio di
diffusione di malattie o a circostanze che rappresentino una minaccia
per  la  salute  pubblica, adottano tutte le misure di sorveglianza e
controllo  al fine di impedire l'ingresso nel territorio nazionale di
patologie infettive e diffusive.
  2.  Nei  confronti  dei  passeggeri e delle merci in provenienza da
aree   interessate   da  eventi  di  sanita'  pubblica  di  rilevanza
internazionale  possono  essere adottate idonee misure di controllo e
vigilanza, ivi compresi:
    a)  l'accesso  a  navi  e aeromobili da parte del personale degli
uffici periferici del Ministero della salute;
    b)  la  identificazione  e  acquisizione  dei  dati anamnestici e
personali,  inclusi quelli relativi ai recapiti, anche se temporanei,
per  permettere  l'attuazione  di una adeguata sorveglianza sanitaria
sul territorio;
    c) accertamenti  e  trattamenti  sanitari  obbligatori  ai  sensi
dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  3.  Per  l'applicazione  delle misure di profilassi internazionale,
gli  uffici  veterinari periferici del Ministero della salute, previo
nulla  osta  del  Capo  del  Dipartimento  per  la  sanita'  pubblica
veterinaria,  la  nutrizione  e  la sicurezza degli alimenti, possono
avvalersi  anche  dei nuclei dei Carabinieri per la sanita', nonche',
in  attesa  dell'applicazione  di  quanto stabilito dall'art. 126 del
decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   e   successive
modificazioni,  dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali
competenti  per  territorio. Per l'esecuzione dei controlli, compresi
quelli  negli  spazi,  zone o depositi doganali o franchi, gli uffici
doganali  assicurano ogni collaborazione loro richiesta dal personale
sanitario  incaricato  e  ogni  informazione  e documentazione utile,
anche  nel caso di controlli effettuati in via ordinaria presso punti
di  entrata  sede  di posti di ispezione frontaliera veterinaria e di
uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, in applicazione di
disposizioni sanitarie nazionali o comunitarie.