IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria; Considerata la necessita' di introdurre disposizioni sanitarie specifiche concernenti il potenziamento e l'impulso per lo svolgimento dei controlli sanitari, da esercitarsi sulle merci e sui viaggiatori provenienti da aree territoriali a rischio, da parte degli uffici periferici del Ministero della salute, al fine di prevenire o contenere la diffusione sul territorio nazionale di patologie infettive e diffusive; Considerato che per tali finalita' straordinarie ed urgenti si rende impellente dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto-legge n. 202/2005, che prevedono: a) l'istituzione dello specifico Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale; b) l'istituzione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali; c) l'approvvigionamento di massicce scorte di medicinali e altro materiale profilattico, da destinare per la prevenzione del rischio epidemico; d) l'assunzione di unita' lavorative da destinare allo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, alle malattie degli animali e alle relative emergenze; e) l'incremento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della salute; Considerato che in tale contesto si rende necessario disporre, con immediatezza, di locali e ambienti da adibire sia a sede degli istituendi uffici e del personale ivi destinato, compreso il personale dell'Arma dei carabinieri, sia a deposito attrezzato per le scorte dei medicinali e del materiale profilattico; Considerato che a tal fine sono disponibili locali di proprieta' statale, siti in Roma, alla via dei Carri Armati, numero civico 13, per i quali, peraltro, si rende necessario un intervento di ristrutturazione, solo nei limiti delle attuali cubature, al fine di adeguarli alle esigenze di cui sopra; Tenuto conto che l'emergenza sanitaria in atto si configura come causa di giustificazione della deroga alle norme vigenti in materia di lavori pubblici relativi ad opere da eseguirsi nell'interesse dello Stato; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 14 aprile 1995, che consente di derogare agli atti normativi primari quali le leggi fondamentali in materia di urbanistica, edificabilita' dei suoli, lavori pubblici ed espropriazione, previa espressa indicazione nell'ordinanza delle parti della normativa la cui efficacia e' sospesa per il tempo necessario ad affrontare l'emergenza; Vista la determinazione dell'Autorita' per la Vigilanza sui lavori pubblici n. 1/04 del 14 gennaio 2004 nella quale viene ribadita la possibilita' di derogare alle norme della legge quadro sui lavori pubblici nella parte relativa all'affidamento dei lavori ed alla scelta del contraente, per fronteggiare situazioni di urgenza tali da non consentire l'indugio degli incanti; Visto il parere favorevole all'adozione del presente provvedimento, reso dall'Avvocatura generale dello Stato con nota del 20 ottobre 2005, n. P139356; Ritenuti ampiamente sussistenti i presupposti di contingibilita' e urgenza per provvedere nei termini indicati; Ordina: Art. 1. 1. Gli uffici di sanita' marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute, per far fronte ad eventi di sanita' pubblica di rilevanza internazionale, che possono comportare il rischio di diffusione di malattie o a circostanze che rappresentino una minaccia per la salute pubblica, adottano tutte le misure di sorveglianza e controllo al fine di impedire l'ingresso nel territorio nazionale di patologie infettive e diffusive. 2. Nei confronti dei passeggeri e delle merci in provenienza da aree interessate da eventi di sanita' pubblica di rilevanza internazionale possono essere adottate idonee misure di controllo e vigilanza, ivi compresi: a) l'accesso a navi e aeromobili da parte del personale degli uffici periferici del Ministero della salute; b) la identificazione e acquisizione dei dati anamnestici e personali, inclusi quelli relativi ai recapiti, anche se temporanei, per permettere l'attuazione di una adeguata sorveglianza sanitaria sul territorio; c) accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori ai sensi dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3. Per l'applicazione delle misure di profilassi internazionale, gli uffici veterinari periferici del Ministero della salute, previo nulla osta del Capo del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, possono avvalersi anche dei nuclei dei Carabinieri per la sanita', nonche', in attesa dell'applicazione di quanto stabilito dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio. Per l'esecuzione dei controlli, compresi quelli negli spazi, zone o depositi doganali o franchi, gli uffici doganali assicurano ogni collaborazione loro richiesta dal personale sanitario incaricato e ogni informazione e documentazione utile, anche nel caso di controlli effettuati in via ordinaria presso punti di entrata sede di posti di ispezione frontaliera veterinaria e di uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, in applicazione di disposizioni sanitarie nazionali o comunitarie.