Art. 2.
  1.  Il Capo del Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, la
nutrizione  e  la  sicurezza degli alimenti, avvalendosi ove ritenuto
necessario   del   supporto   delle   strutture   del  Ministero,  e'
autorizzato,  per le speciali ed eccezionali circostanze descritte in
premessa,  ad  adottare  tutti gli atti necessari per il reclutamento
del   personale  di  cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge
1° ottobre  2005,  n.  202, nonche' a derogare alle norme della legge
quadro  sui  lavori  pubblici  in materia di affidamento dei lavori e
scelta  del  contraente, per consentire la tempestiva progettazione e
realizzazione  delle opere di ristrutturazione dei locali siti in via
dei Carri Armati, 13.
  2.  Per  le  spese  di progettazione e di esecuzione delle opere di
ristrutturazione  di  cui  al  comma 1 si provvede facendo ricorso ai
fondi  stanziati  nell'apposito  capitolo  di  spesa del bilancio del
Ministero  della salute, in corso di istituzione, relativo alle spese
per   la   ristrutturazione  del  magazzino  centrale  del  materiale
profilattico,  per la sistemazione logistica degli uffici veterinari,
nonche' per la realizzazione di un centro di formazione professionale
per  i nuclei antisofisticazione e sanita' e per il personale tecnico
e   amministrativo   del  Ministero  della  salute,  per  un  importo
complessivo massimo di euro 12.800.000,00.