Art. 2. 1. Il Capo del Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, avvalendosi ove ritenuto necessario del supporto delle strutture del Ministero, e' autorizzato, per le speciali ed eccezionali circostanze descritte in premessa, ad adottare tutti gli atti necessari per il reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, nonche' a derogare alle norme della legge quadro sui lavori pubblici in materia di affidamento dei lavori e scelta del contraente, per consentire la tempestiva progettazione e realizzazione delle opere di ristrutturazione dei locali siti in via dei Carri Armati, 13. 2. Per le spese di progettazione e di esecuzione delle opere di ristrutturazione di cui al comma 1 si provvede facendo ricorso ai fondi stanziati nell'apposito capitolo di spesa del bilancio del Ministero della salute, in corso di istituzione, relativo alle spese per la ristrutturazione del magazzino centrale del materiale profilattico, per la sistemazione logistica degli uffici veterinari, nonche' per la realizzazione di un centro di formazione professionale per i nuclei antisofisticazione e sanita' e per il personale tecnico e amministrativo del Ministero della salute, per un importo complessivo massimo di euro 12.800.000,00.