Art. 3.
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza hanno
validita' di diciotto mesi.
  2.  Gli adempimenti di cui all'art. 2 della presente ordinanza sono
eseguiti  con  la  massima  urgenza  consentita  dai tempi tecnici di
progettazione  e  realizzazione  dei  lavori,  mediante l'affidamento
degli  stessi con le procedure ristrette e/o negoziate previste dalla
legge  n.  109  dell'11 febbraio  1994, stante l'incompatibilita' dei
termini delle procedure di affidamento aperte e/o meccaniche, ovvero,
allorquando   la   tempistica   dei   lavori  lo  richieda,  mediante
l'affidamento   degli   stessi  in  deroga  alle  predette  procedure
ristrette e/o negoziate, previa comunque indagine di mercato.
  3.  La  presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il
controllo   ed   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 8 novembre 2005
                                                 Il Ministro: Storace
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2005
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
      persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 49