Art 2.
  Nella  revisione dei processi di emissione del passaporto ordinario
e   degli   sviluppi   tecnologici   e'  previsto  l'inserimento  del
microprocessore  RF/ID  di  prossimita'  (chip)  nella  copertina del
passaporto,  conforme  alla  direttiva ISO 1443, alle specifiche ICAO
OS/LDS  con capacita' minima di 64Kb e durabilita' di almeno 10 anni.
Nel  chip verranno memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine
del  volto  e le impronte digitali del dito indice di ogni mano. Ove,
in  una  mano,  l'impronta  del  dito indice non fosse disponibile si
utilizzera'  per  la  stessa,  procedendo  in  successione,  la prima
impronta  disponibile  nelle  dita medio, anulare e pollice. Nel chip
verranno  altresi'  memorizzate  le  informazioni  gia'  presenti sul
supporto  cartaceo  relative  al passaporto ed al titolare, nonche' i
codici  informatici  per  la protezione ed inalterabilita' dei dati e
quelle  necessarie  per  renderne possibile la lettura agli organi di
controllo.
  Gli   elementi   biometrici  contenuti  nel  chip  potranno  essere
utilizzati  solo al fine di verificare l'autenticita' del documento e
l'identita' del titolare attraverso elementi comparativi direttamente
disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto
o  altro documento di viaggio. I dati biometrici raccolti ai fini del
rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.
  La  presente  disposizione  si  applica  anche  alla  normativa sui
passaporti diplomatici e di servizio.