Art 2. Nella revisione dei processi di emissione del passaporto ordinario e degli sviluppi tecnologici e' previsto l'inserimento del microprocessore RF/ID di prossimita' (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 1443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita' minima di 64Kb e durabilita' di almeno 10 anni. Nel chip verranno memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano. Ove, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile si utilizzera' per la stessa, procedendo in successione, la prima impronta disponibile nelle dita medio, anulare e pollice. Nel chip verranno altresi' memorizzate le informazioni gia' presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonche' i codici informatici per la protezione ed inalterabilita' dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticita' del documento e l'identita' del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati. La presente disposizione si applica anche alla normativa sui passaporti diplomatici e di servizio.