Art. 2.
  La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata   registrazione  comunitaria  delle  modifiche  richieste  al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Castelmagno»,  ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione
a titolo transitorio di cui all'art. 1.