Art. 14.
  L'aggiudicazione   dei   BOT  viene  effettuata  seguendo  l'ordine
decrescente  dei  prezzi  offerti dagli operatori, fino a concorrenza
dell'importo  offerto,  salvo  quanto specificato agli articoli 2 e 3
del presente decreto.
  Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non
possano   essere   totalmente  soddisfatte,  si  procede  al  riparto
pro-quota.
  Le    richieste   risultate   aggiudicate   vengono   regolate   ai
corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.
  Ultimate   le   operazioni  di  assegnazione  dei  BOT  con  durata
semestrale,  ha  inizio il collocamento supplementare di detti titoli
semestrali  riservato  agli  specialisti,  di  cui all'art. 1, per un
importo  minimo  del  10%  dell'ammontare  nominale offerto nell'asta
ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura
della  procedura  d'asta  ordinaria.  Tale  tranche e' riservata agli
operatori  «specialisti  in  titoli  di  Stato» che hanno partecipato
all'asta  della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata
ad  un  prezzo  non  inferiore  al  prezzo  minimo accoglibile di cui
all'art.  3  del  presente  decreto.  Questi  possono  partecipare al
collocamento  supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione
fino alle ore 15,30 del giorno 27 gennaio 2006.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  Il collocamento supplementare ha luogo al prezzo medio ponderato di
aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste
formulate  ad  un  prezzo  diverso  vengono  aggiudicate al descritto
prezzo medio ponderato.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  di  cui  agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno
«specialista»  dovra'  essere  presentata  secondo le modalita' degli
articoli 9  e  10  e  deve  contenere  l'indicazione dell'importo dei
titoli che si intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non  puo'  essere inferiore ad Euro 1.500.000;
eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  vengono  prese  in
considerazione.
  Ciascuna  richiesta  non puo' superare l'intero importo offerto nel
collocamento   supplementare;   eventuali   richieste   di  ammontare
superiore  sono  accettate  fino  al  limite dell'importo offerto nel
collocamento supplementare stesso.
  Le   richieste   di   importo   non  multiplo  dell'importo  minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.