Art. 2.
  Sono  escluse  automaticamente  dall'asta le richieste effettuate a
prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base
alle seguenti modalita':
    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il   rendimento   corrispondente  al  prezzo  medio  ponderato  delle
richieste   che,   ordinate   a  partire  dal  prezzo  piu'  elevato,
costituiscono  la  seconda  meta' dell'importo nominale in emissione;
nel  caso  di  domanda  totale inferiore all'offerta, si determina il
rendimento  corrispondente  al prezzo medio ponderato delle richieste
che,  ordinate  a  partire  dal prezzo piu' elevato, costituiscono la
seconda meta' dell'importo domandato;
    b) si  individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al
rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto a) decurtato di
25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).
  Il  rendimento  da considerare e' quello lordo, calcolato in regime
di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.
  In  caso  di  esclusione  ai  sensi  del  primo  comma del presente
articolo,  il  prezzo  medio ponderato di aggiudicazione si determina
sottraendo   dalla   quantita'   totale  offerta  dall'emittente  una
quantita'  pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate
ad  un  prezzo  pari  al  minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10
punti  base  al  rendimento  corrispondente al prezzo massimo accolto
nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.