Art. 2. Obblighi dei titolari delle attivita' 1. I titolari delle attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti a presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio domanda di parere di conformita' sui progetti e domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, secondo le procedure stabilite dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998. 2. In conformita' alle indicazioni contenute nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione progettuale allegata alla domanda di parere di conformita' deve consentire di accertare la rispondenza delle attivita' alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio, ovvero, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi, ivi compresi quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998. Nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, sono riportate le direttive per l'applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi alle autorimesse ed agli impianti per la produzione di calore alimentati a gas. 3. Previa acquisizione del parere di conformita' sul progetto, le domande di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, corredate della documentazione tecnica di cui all'allegato II al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, devono essere presentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.