Art. 2.
                Obblighi dei titolari delle attivita'
  1.  I  titolari  delle  attivita'  di  cui  all'art. 1 del presente
decreto  sono  tenuti  a presentare al Comando provinciale dei Vigili
del  fuoco competente per territorio domanda di parere di conformita'
sui  progetti  e  domanda  di  sopralluogo  ai  fini del rilascio del
certificato  di  prevenzione  incendi, secondo le procedure stabilite
dagli  articoli 2  e  3  del  decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio  1998,  n.  37,  e  dagli  articoli 1  e 2 del decreto del
Ministro dell'interno 4 maggio 1998.
  2.  In  conformita'  alle  indicazioni contenute nell'allegato I al
decreto  del  Ministro  dell'interno 4 maggio 1998, la documentazione
progettuale  allegata  alla  domanda  di  parere  di conformita' deve
consentire  di  accertare la rispondenza delle attivita' alle vigenti
disposizioni   in   materia  di  sicurezza  antincendio,  ovvero,  in
mancanza,  ai  criteri  generali di prevenzione incendi, ivi compresi
quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998.
Nell'allegato  A,  che fa parte integrante del presente decreto, sono
riportate le direttive per l'applicazione delle disposizioni tecniche
di  prevenzione  incendi  alle  autorimesse  ed  agli impianti per la
produzione di calore alimentati a gas.
  3.  Previa  acquisizione del parere di conformita' sul progetto, le
domande  di  sopralluogo  ai  fini  del  rilascio  del certificato di
prevenzione  incendi,  corredate  della documentazione tecnica di cui
all'allegato  II  al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998,
devono  essere presentate al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente  per  territorio  entro  tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.