Art. 3.
                          Norme transitorie
  1.  Decorso  il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandi provinciali
dei  Vigili  del  fuoco,  ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre
1984,  n.  818,  decadono  e  la  prosecuzione  dell'esercizio  delle
attivita', ai fini antincendio, e' consentita solo se gli interessati
abbiano  ottenuto,  entro  il  medesimo  termine,  il  certificato di
prevenzione  incendi  ovvero  abbiano  provveduto  alla presentazione
della  dichiarazione  di  cui  all'art.  3,  comma 5, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 che costituisce,
ai  soli  fini  antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio
dell'attivita'.