Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente  articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  ottava
tranche  dei  titoli  stessi  per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1 del presente decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
«specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
l59 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima
tranche.  La  tranche supplementare verra' assegnata con le modalita'
indicate  negli  articoli 13  e  14  del citato decreto del 22 giugno
2005,  in  quanto  applicabili,  e  verra'  collocata  al  prezzo  di
aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa  alla tranche di cui
all'art. 1 del presente decreto.
  Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 30 gennaio 2006.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre  aste  «ordinarie»  dei  B.T.P.  Euroi  trentennali, ivi compresa
quella  di  cui  all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale
complessivamente  assegnato,  nelle  medesime  aste,  agli  operatori
ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.