Art. 4.
  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare   sara'   effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il
31 gennaio  2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per 138 giorni.
  Il  controvalore  da  versare  e' calcolato moltiplicando l'importo
nominale   aggiudicato   per  il  «Coefficiente  di  indicizzazione»,
riferito  alla  data  di  regolamento,  per  la  somma  del prezzo di
aggiudicazione  diviso  100  e  del rateo reale di interesse maturato
diviso  1000  e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo
della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8
del citato decreto del 22 giugno 2005. Il rateo reale di interesse e'
calcolato  con  riferimento  ad  una  base  di calcolo di 1000 euro e
arrotondato   alla  sesta  cifra  decimale,  secondo  le  convenzioni
utilizzate  nella  procedura  per  il  collocamento mediante asta dei
buoni del Tesoro poliennali.
  Ai   fini   del  regolamento  dell'operazione,  la  Banca  d'Italia
provvedera'   ad   inserire  le  relative  partite  nel  servizio  di
compensazione  e  liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
  Il  versamento  all'entrata  del  bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione,  e  relativi  dietimi,  sara'  effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 31 gennaio 2006.
  A  fronte  di  tali  versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria
provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio  dello  Stato,  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 5100
(unita'  previsionale  di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al   netto   ricavo  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240  (unita'
previsionale  di  base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
  In  caso  di  ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto,   troveranno   applicazione   le  disposizioni  del  decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.