Art. 5.
  Gli  oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2006 faranno
carico  al  capitolo 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello
stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze  per  l'anno  stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni
successivi.
  L'onere  per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2035  fara'  carico  al  capitolo  che verra' iscritto nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze
per   l'anno  stesso,  e  corrispondente  al  capitolo  9502  (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8
del citato decreto 22 giugno 2005, sara' scritturato dalle sezioni di
Tesoreria  fra  i  «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo
2247  (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione
della  spesa  del  Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2006.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 gennaio 2006
                                    p. Il direttore generale: Cannata