Art. 3-ter.
      Limiti e pubblicita' delle spese elettorali dei candidati

  ((1.  All'articolo  7  della  legge  10 dicembre  1993,  n.  515, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:))
    ((a) il comma 1 e' sostituito dal seguente))
  ((«1.  Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non
possono  superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra
fissa  di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e
della  cifra  ulteriore  pari  al  prodotto  di  euro  0,001 per ogni
cittadino  residente  nelle  circoscrizioni  o collegi elettorali nei
quali il candidato si presenta».))
    ((b) il comma 2 e' sostituito dal seguente))
  ((«2.  Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente
riferibili a un candidato o a un gruppo candidati, sono computate, ai
fini  del  limite  di  spesa  di  cui  al  comma 1, esclusivamente al
committente  che  le ha effettivamente sostenute, purche' esso sia un
candidato  o  il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da
un  candidato,  devono essere quantificate nella dichiarazione di cui
al comma 6 ».))
    ((c) al comma 4 e' soppresso l'ultimo periodo;))
    ((d) al  comma  6,  terzo periodo le parole: «euro 6.500,24» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 20.000».))
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 7, legge 10 dicembre
          1993,  n.  515  (Disciplina  delle  campagne elettorali per
          l'elezione  alla  Camera  dei  deputati  e  al Senato della
          Repubblica),   e   successive   modificazioni,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  7  (Limiti  e pubblicita' delle spese elettorali
          dei candidati). - 1. Le spese per la campagna elettorale di
          ciascun  candidato  non  possono superare l'importo massimo
          derivante  dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per
          ogni  circoscrizione  o  collegio  elettorale e della cifra
          ulteriore pari al prodotto di euro 0,001 per ogni cittadino
          residente  nelle  circoscrizioni  o  collegi elettorali nei
          quali il candidato si presenta.
              2.  Le  spese  per  la  propaganda elettorale, anche se
          direttamente  riferibili  a  un  candidato o a un gruppo di
          candidati,  sono  computate, ai fini del limite di spesa di
          cui  al  comma  1,  esclusivamente al committente che le ha
          effettivamente  sostenute,  purche' esso sia un candidato o
          il  partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un
          candidato,  devono  essere quantificate nella dichiarazione
          di cui al comma 6».
              3.  Dal  giorno successivo all'indizione delle elezioni
          politiche,   coloro   che   intendano   candidarsi  possono
          raccogliere   fondi  per  il  finanziamento  della  propria
          campagna  elettorale  esclusivamente  per  il tramite di un
          mandatario  elettorale.  Il candidato dichiara per iscritto
          al   Collegio  regionale  di  garanzia  elettorale  di  cui
          all'art.  13  competente  per  la  circoscrizione in cui ha
          presentato   la  propria  candidatura,  il  nominativo  del
          mandatario  elettorale  da  lui designato. Nessun candidato
          puo'   designare   alla  raccolta  dei  fondi  piu'  di  un
          mandatario,  che  a  sua volta non puo' assumere l'incarico
          per piu' di un candidato.
              4.  Il  mandatario  elettorale  e'  tenuto a registrare
          tutte  le  operazioni  di  cui  al  comma  3  relative alla
          campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a
          tal   fine   di   un   unico  conto  corrente  bancario  ed
          eventualmente  anche di un unico conto corrente postale. Il
          personale  degli  uffici  postali e degli enti creditizi e'
          tenuto  ad  identificare  le complete generalita' di coloro
          che  effettuano  versamenti  sui  conti correnti bancario o
          postale di cui al presente comma.
              5.
              6.  La  dichiarazione  di  cui all'art. 2, primo comma,
          numero  3),  della legge 5 luglio 1982, n. 441, deve essere
          trasmessa  entro tre mesi dalla proclamazione, oltre che al
          Presidente   della  Camera  di  appartenenza,  al  Collegio
          regionale  di garanzia elettorale di cui all'art. 13 che ne
          cura  la  pubblicita'.  Oltre alle informazioni previste da
          tale  legge,  alla  dichiarazione  deve  essere allegato un
          rendiconto  relativo  ai  contributi  e servizi ricevuti ed
          alle   spese  sostenute,  Vanno  analiticamente  riportati,
          attraverso   l'indicazione   nominativa,   anche   mediante
          attestazione  del  solo  candidato,  i contributi e servizi
          provenienti  dalle  persone fisiche, se di importo o valore
          superiore  a  euro 20.000 e tutti i contributi e servizi di
          qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi.
          Vanno  inoltre  allegati  gli  estratti  dei conti correnti
          bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto
          e'   sottoscritto   dal   candidato   e  controfirmato  dal
          mandatario,  che  ne  certifica la veridicita' in relazione
          all'ammontare delle entrate.
              7.  Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia
          elettorale  della  dichiarazione  di  cui  al  comma 6 sono
          tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi
          decorre dalla data dell'ultima proclamazione.
              8.  Gli  importi  di  cui  al  presente  articolo  sono
          rivalutati   periodicamente   con   decreto   del  Ministro
          dell'interno  sulla  base  degli  indici  ISTAT  dei prezzi
          all'ingrosso.».