IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                                  e
                             IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista  la  legge  13 maggio  1961, n. 469, recante «Ordinamento dei
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stato
giuridico  e  trattamento  economico del personale dei sottufficiali,
vigili scelti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;
  Vista  la  legge  26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle
tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per i servizi a pagamento»;
  Vista  la  legge  1°  marzo  1968,  n.  186,  recante «Disposizioni
concernenti  la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
  Vista  la  legge  7 dicembre  1984,  n.  818,  recante  «Nulla osta
provvisorio  per  le  attivita'  soggette ai controlli di prevenzione
incendi,  modifica  degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n.
66,  e  norme  integrative  sull'ordinamento  del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco»;
  Visto   il   decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e
successive  modificazioni,  recante  «Attuazione  delle  direttive n.
89/391/CEE,   n.   89/654/CEE,   n.  89/655/CEE,  n.  89/656/CEE,  n.
90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, e n. 90/679/CEE riguardanti
il  miglioramento  della  sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro»;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 giugno  2003,  n.  233, recante
«Attuazione  della direttiva n. 1999/92/CE relativa alle prescrizioni
minime  per  il  miglioramento  della  tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971,
n. 208, recante «Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione
stradale   di   gas  di  petrolio  liquefatto  per  autotrazione»,  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei  servizi  di prevenzione e di vigilanza antincendi», e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.  37  «Regolamento  recante la disciplina dei procedimenti relativi
alla  prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto del Presidente Repubblica 23 marzo 1998, n. 126,
recante:  «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31 luglio  1934, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 28 settembre
1934,   recante:  «Approvazione  delle  norme  di  sicurezza  per  la
lavorazione,  l'immagazzinamento,  l'impiego  o  la  vendita  di  oli
minerali, e per il trasporto degli oli stessi»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno 16 febbraio 1982, e
successive  modificazioni,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n. 98 del 9 aprile 1982, recante «Modificazioni
del   decreto   ministeriale   27 settembre   1965,   concernente  la
determinazione  delle  attivita'  soggette alle visite di prevenzione
incendi»;
  Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  25 marzo  1985,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  95 del 22 aprile 1985, recante «Procedure e
requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  dei professionisti
negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre
1984, n. 818»;
  Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  26 marzo  1985,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  95 del 22 aprile 1985, recante «Procedure e
requisiti  per  l'autorizzazione  e l'iscrizione di enti e laboratori
negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre
1984, n. 818»;
  Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  4 maggio  1988,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del  7 maggio  1998, recante «Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione   ed   al  contenuto  delle  domande  per  l'avvio  dei
procedimenti  di  prevenzione  incendi,  nonche'  all'uniformita' dei
connessi servizi resi dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco»;
  Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  19 marzo  1990,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76
del  31 marzo 1990, recante «Norme per il rifornimento di carburanti,
a  mezzo  di  contenitori-distributori  mobili,  per  macchine in uso
presso aziende agricole, cave e cantieri»;
  Visto   il   decreto   del  Ministro  dell'interno  10 marzo  1998,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  81  del  7 aprile  1998,  recante  «Criteri
generali  di  sicurezza  antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  16 maggio  1996,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156
del  5 luglio  1996,  recante «Requisiti tecnici di omologazione e di
installazione  e  procedure  di controllo dei sistemi di recupero dei
vapori  di  benzina  prodotti  durante  le operazioni di rifornimento
degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti»;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 gennaio 1999, n. 76,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73
del   29 marzo   1999,   recante   «Regolamento   recante  norme  per
l'installazione  dei  dispositivi  di  recupero dei vapori di benzina
presso i distributori»;
  Visto   il   decreto  del  Ministro  dell'interno  24 maggio  2002,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131
del  6 giugno  2002,  recante  «Norme  di  prevenzione incendi per la
progettazione,   costruzione   ed   esercizio   degli   impianti   di
distribuzione   stradale  di  gas  naturale  per  autotrazione»  come
modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno 28 giugno 2002,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161
dell'11 luglio  2002,  recante  «Rettifica  dell'allegato  al decreto
24 maggio   2002,   recante  norme  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione,   costruzione   ed   esercizio   degli   impianti   di
distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione»;
  Viste  le norme CEI 3130, 3135 e 3135/A che recepiscono la norma EN
60079  -  10  riguardanti rispettivamente «Costruzioni elettriche per
atmosfere  esplosive  per  la  presenza  di gas - Classificazione dei
luoghi  pericolosi»,  «Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive
per  la  presenza  di  gas  - Classificazione dei luoghi pericolosi -
Guida  all'applicazione della norma CEI EN 60079 - 10» e «Costruzioni
elettriche   per  atmosfere  esplosive  per  la  presenza  di  gas  -
Classificazione dei luoghi pericolosi - Esempi di applicazione»;
  Vista  la norma EN 13617-1 2004 concernente «Petrol Filling Station
-  Part  1:  Safety  requirements for construction and performance of
metering pumps, dispenser and remote pumping units» edita dal CEN;
  Considerato   che   non   esistono  direttive  specifiche  o  norme
CEN/CENELEC  che  per  ragioni  di salvaguardia dell'ambiente e della
salute   della  popolazione  stabiliscano  requisiti  di  prestazione
quantitativi  del  sistema di recupero dei vapori nelle operazioni di
rifornimento di carburante del tipo benzina;
  Vista la nota protocollo n. 5334/2002/SIAR del 23 dicembre 2002 del
Ministero  ambiente  con la quale, per i motivi evidenziati nel punto
precedente, sono stati confermati i livelli prestazionali dei sistemi
di  recupero  vapori  durante  l'erogazione  dei  carburanti del tipo
benzine nei distributori di carburante;
  Rilevata  la  necessita' di fornire opportuni chiarimenti in ordine
all'utilizzo   degli   apparecchi  e  sistemi  di  prevenzione  e  di
protezione,  nell'ambito  delle  attivita' di prevenzione e controllo
antincendio  di  competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
secondo  quanto prescritto dalle direttive sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro;
  Constatata   l'opportunita'   di   chiarire   a  tutti  i  soggetti
interessati  che con il recepimento della direttiva n. 94/9/CE decade
definitivamente,   a   partire   dal  1° luglio  2003,  l'obbligo  di
approvazione  di  tipo  per  gli  apparecchi  e sistemi di protezione
destinati  ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
anche  ai  sensi  del  decreto ministeriale 31 luglio 1934, titolo I,
punto XVII;
  Acquisito    il    parere    favorevole   del   Comitato   centrale
tecnico-scientifico nella seduta n. 260 dell'11 marzo 2003;
  Espletata  la  procedura  d'informazione  di  cui alla direttiva n.
98/34/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini dell'espletamento dei controlli di prevenzione incendi,
nelle  attivita'  con  rischio  derivante da atmosfere potenzialmente
esplosive,  deve  essere  fornita  da  parte  del datore di lavoro la
documentazione tecnica di seguito specificata.
  2.  La documentazione, di cui al comma 1, viene acquisita agli atti
del   Comando   provinciale  dei  Vigili  del  fuoco  competente  per
territorio  e deve attestare l'idoneita' dei prodotti di cui all'art.
1,  commi  1,  2  e  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 126, per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o
di  lavoro,  in  conformita'  anche  del gruppo e della categoria del
prodotto  nonche'  di  tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e
necessarie  per  il  funzionamento sicuro degli stessi, conformemente
alla destinazione.