Art. 2.
  1.  Decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del
Presidente   della  Repubblica  23 marzo  1998,  n.  126,  tutti  gli
apparecchi,  sistemi  di  protezione e dispositivi di cui all'art. 1,
commi  1,  2  e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 126
del  1998  e  soggetti  all'approvazione di tipo ai sensi del decreto
ministeriale  31 luglio  1934,  titolo  I,  punto  XVII  e successive
modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1971,  n.  208,  capo  IV, art. 12, comma 1, nonche' dell'allegato al
decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, punto 2.7.5, devono
essere  dotati di marcatura CE e di quant'altro richiesto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 126/1998 stesso.
  2.  La messa in servizio dei prodotti di cui al comma precedente e'
ammessa  dopo la data prevista dall'art. 12, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 marzo  1998,  n.  126, purche' gia'
immessi in commercio entro tale data.