Art. 3. 1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 1996, recante «Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti» sono sostituiti dai seguenti: «Art. 3. - 1. Ai fini dell'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori, l'efficienza media del sistema di recupero non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05. Il raggiungimento del valore di efficienza viene comprovato da una prova effettuata sul prototipo. Sino alla emanazione di una specifica regola tecnica da parte degli organi competenti, in via provvisoria l'efficienza deve essere determinata con prove effettuate con sistemi di misura utilizzanti il metodo volumetrico-gravimetrico del TUV Rheinland, oppure con altro di dimostrata equivalenza, rilevando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli sfiati dai serbatoi interrati. 2. La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo viene rilasciata da un laboratorio italiano od estero a cio' abilitato. L'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori e' rilasciata dal Ministero dell'interno al quale il fabbricante deve presentare apposita domanda. La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori e dalla certificazione di prova di cui al precedente comma 1. 3. I dispositivi legalmente riconosciuti nei Paesi appartenenti all'Unione europea, che soddisfino ai requisiti di cui al precedente comma 1, possono essere immessi in commercio in Italia, per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. A tal fine, deve essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno, corredata della documentazione necessaria alla identificazione del dispositivo di recupero vapori e delle relative certificazioni di prova rilasciate o riconosciute dalle competenti autorita'. Documentazione e certificazioni devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.». 2. L'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, di cui al comma 1, e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - 1. Decorso il termine di cui all'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, i sistemi recupero vapore immessi in commercio in Italia devono essere provvisti di omologazione ai sensi del presente decreto e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.».