Art. 4.
  1.  Il  comma  1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente
16 maggio 1996, di cui all'art. 3, e' sostituito dal seguente:
  «1.  I distributori per l'erogazione dei liquidi di categoria A e B
devono essere provvisti di:
    a) marcatura  CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
  Tale  marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in
maniera  idonea  in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal
fabbricante  ai  sensi  di  tutte  le  direttive  comunitarie e norme
applicabili.
  Si  considerano  costruiti  come  sopra specificato, ai sensi della
direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n.
126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate
anche  in  premessa,  per l'installazione nelle attivita' soggette ai
controlli  di prevenzione incendi di cui al punto n. 18 dell'allegato
al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori
per  l'erogazione  di  liquidi di categoria A e B con marcatura CE di
categoria  2  essendo  la  zona  interna  al  distributore, di norma,
classificata ai fini della sicurezza come zona 1.
  L'utilizzo  di  una  diversa  categoria  dev'essere  oggetto  di un
appropriato  riferimento  specifico  nel documento di valutazione del
rischio, ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del
fuoco competente per territorio;
    b) dispositivi  per  il  recupero  vapori  omologati da parte del
Ministero  dell'interno,  ovvero riconoscimento ai sensi dell'art. 3,
comma 3, del presente decreto, solo per i distributori per liquidi di
categoria A;
    c) collaudo  in  sede  locale dell'intero impianto da parte della
relativa  commissione,  ovvero  della  commissione  interministeriale
preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.».