Art. 5.
  1. In attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica  23 marzo  1998,  n.  126,  e  dalla  direttiva 94/9/CE, i
distributori  per  l'erogazione  gas  di petrolio liquefatto (G.P.L.)
devono essere provvisti di:
    a) marcatura  CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
  Tale  marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in
maniera  idonea  in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal
fabbricante  ai  sensi  di  tutte  le  direttive  comunitarie e norme
applicabili.
  Si  considerano  costruiti  come  sopra specificato, ai sensi della
direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n.
126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate
anche  in  premessa,  per l'installazione nelle attivita' soggette ai
controlli  di  prevenzione incendi di cui al punto 7 dell'allegato al
decreto  del  Ministro  dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori
per l'erogazione di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con marcatura
CE  di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma,
classificata ai fini della sicurezza come zona 1.
  L'utilizzo  di  una  diversa  categoria  dev'essere  oggetto  di un
appropriato  riferimento  specifico  nel documento di valutazione del
rischio, ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del
fuoco competente per territorio;
    b) collaudo  in  sede  locale dell'intero impianto da parte della
relativa  commissione,  ovvero  della  commissione  interministeriale
preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.
  2.  Il  punto  2.7.5  «Apparecchi  di distribuzione automatici» del
titolo  II  «Modalita'  costruttive»  dell'allegato  al  decreto  del
Ministro  dell'interno  24 maggio 2002, recante «Norme di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti
di  distribuzione  stradale  di  gas naturale per autotrazione», come
modificato  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno 28 giugno 2002,
recante  «Rettifica  dell'allegato  al decreto ministeriale 24 maggio
2002,  recante  norme  di  prevenzione  incendi per la progettazione,
costruzione  ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di
gas naturale per autotrazione» e' sostituito dal seguente:
  «2.7.5. Apparecchi di distribuzione automatici.
  I  distributori  per  l'erogazione  di  gas  naturale devono essere
provvisti di:
    a) marcatura  CE e relativa dichiarazione di conformita' ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
  Tale  marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in
maniera  idonea  in conformita' all'analisi di rischio effettuata dal
fabbricante  ai  sensi  di  tutte  le  direttive  comunitarie e norme
applicabili.
  Si  considerano  costruiti  come  sopra specificato, ai sensi della
direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n.
126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate
anche  in  premessa,  per l'installazione nelle attivita' soggette ai
controlli  di  prevenzione incendi di cui al punto 7 dell'allegato al
decreto  del  Ministro  dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori
per  l'erogazione  di  gas  naturale  con marcatura CE di categoria 2
essendo  la  zona  interna al distributore, di norma, classificata ai
fini della sicurezza come zona 1.
  L'utilizzo  di  una  diversa  categoria  dev'essere  oggetto  di un
appropriato  riferimento  specifico  nel documento di valutazione del
rischio  ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del
fuoco competente per territorio;
    b) collaudo  in  sede  locale dell'intero impianto da parte della
relativa  commissione,  ovvero  della  commissione  interministeriale
preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.
  Il  collegamento  dell'apparecchio  di  distribuzione alla linea di
adduzione  del  gas  deve  essere  effettuato  tramite una valvola di
eccesso di flusso.
  Prima  della  pistola  di  erogazione  gas  al  veicolo deve essere
inserita  una  valvola  di  non  ritorno.  L'impianto  di  scarico in
atmosfera  deve  essere  in  grado  di  resistere alle sollecitazioni
meccaniche prodotte dal gas effluente alla pressione di esercizio.
  L'estremita'  superiore  del  condotto di scarico in atmosfera deve
essere  situata  ad una distanza dal piano di calpestio non minore di
2,50 m e protetta da dispositivo taglia fiamma inossidabile.
  I  distributori  devono  essere  collegati  elettricamente  a terra
secondo quanto prescritto al punto 2.9.
  Ogni  apparecchio di distribuzione deve fare capo ad un dispositivo
di intercettazione posto alla radice dell'apparecchio stesso.
  Al  fine  di impedire l'erogazione a pressione superiore a 220 bar,
su ciascun punto di erogazione degli apparecchi di distribuzione deve
essere inserito:
    un   sistema   di   controllo   automatico  della  pressione  che
interagisca con la testata contometrica,
oppure
    un sistema di equivalente efficacia e non manomissibilita'.
  Sulla  base  di  specifiche norme tecniche armonizzate il Ministero
dell'interno  emanera'  disposizioni  per  l'esercizio di impianti di
distribuzione di gas naturale per autotrazione del tipo self-service.
Tali  impianti  devono  essere  in  ogni caso presidiati da personale
addetto durante l'orario di apertura al pubblico.».
  3.  I  distributori  o  i  gruppi  erogatori  fissi,  per  la  sola
erogazione  dei  liquidi  di  categoria  C  (gasolio),  nel  caso  di
installazione  degli  stessi  al  di  fuori delle zone in cui possono
formarsi atmosfere esplosive, devono essere provvisti di:
    a) marcatura   CE   dei   componenti  ai  sensi  delle  direttive
applicabili  nonche'  di  approvazione  di  tipo ai sensi del decreto
ministeriale  31 luglio  1934,  titolo  I, punto XVII, non rientrando
tali  distributori o gruppi erogatori fissi nel campo di applicazione
del  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e
della  direttiva  94/9/CE,  ne'  per la classificazione delle zone ad
essi  interne  ne'  per  quelle  esterne  in  cui saranno installati;
l'eventuale  marcatura  CE e relativa dichiarazione di conformita' ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
126,  e  della direttiva 94/9/CE sostituisce, a tutti gli effetti, la
suddetta approvazione di tipo;
    b) collaudo  in  sede  locale dell'intero impianto da parte della
relativa  commissione,  ovvero  della  commissione  interministeriale
preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.
  4.  I  contenitori-distributori  mobili,  definiti  dal decreto del
Ministro   dell'interno  19 marzo  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 1990, recante
«Norme    per   il   rifornimento   di   carburanti,   a   mezzo   di
contenitori-distributori  mobili,  per macchine in uso presso aziende
agricole, cave e cantieri» ad uso privato per l'erogazione di liquidi
di sola categoria C (gasolio), nel caso di installazione degli stessi
al  di  fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive,
devono essere provvisti di marcatura CE dei componenti ai sensi delle
direttive  applicabili  nonche'  di approvazione di tipo ai sensi del
decreto  ministeriale  31 luglio  1934,  titolo  I,  punto  XVII, non
rientrando   tali   contenitori-distributori   mobili  nel  campo  di
applicazione  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 marzo
1998,   n.   126,   e   della   direttiva  n.  94/9/CE,  ne'  per  la
classificazione  delle zone ad essi interne ne' per quelle esterne in
cui saranno installati.