LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
              PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

  Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2006:
  Premesso  che:  il  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come  integrato  dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 - nel
recare  disposizioni  per  l'individuazione  delle  capacita'  e  dei
requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei
servizi   di   prevenzione  e  protezione  dei  lavoratori,  a  norma
dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39 - all'art. 8-bis:
    quanto  ai  responsabili  dei servizi di prevenzione e protezione
dei  lavoratori  (RSPP)  e  agli  addetti ai servizi di prevenzione e
protezione  dei  lavoratori  (ASPP)  sui  luoghi di lavoro, interni o
esterni,  dispone  il  possesso di capacita' adeguate alla natura dei
rischi  presenti  sul  luogo  di  lavoro  e  relativi  alle attivita'
lavorative (comma 1);
    quanto  ai  requisiti professionali, prevede che i responsabili e
gli  addetti  di  cui  al  comma  1, debbano essere in possesso di un
titolo  di  studio  non inferiore al diploma di istruzione secondaria
superiore  ed  essere,  inoltre,  in  possesso  di  un  attestato  di
frequenza   a   specifici   corsi   di   formazione,   con   verifica
dell'apprendimento,  demandando  a questa Conferenza l'individuazione
degli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi stessi (comma 2);
    quanto  allo  svolgimento di detti corsi, individua esattamente i
soggetti  deputati  alla  loro  organizzazione  (regioni  e  province
autonome,  universita',  ISPESL, INAIL, Istituto italiano di medicina
sociale,  Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della  difesa  civile, Amministrazione della difesa, Scuola superiore
della  pubblica amministrazione, associazioni sindacali dei datori di
lavoro  o  dei  lavoratori  o organismi paritetici), dando facolta' a
questa Conferenza di individuare altri soggetti (comma 3);
    per  lo  svolgimento  della funzione di responsabile del servizio
prevenzione  e  protezione,  oltre  ai  requisiti  di cui al comma 2,
richiede  il  possesso  di  un  attestato  di frequenza, con verifica
dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di formazione in materia di
prevenzione  e  protezione  dei  rischi, anche di natura ergonomica e
psico-sociale,   di   organizzazione   e   gestione  delle  attivita'
tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali (comma 4);
    dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i responsabili,
che  per gli addetti di cui al citato comma 1, l'obbligo di frequenza
di  corsi  di  aggiornamento,  demandandone  gli  indirizzi  a questa
Conferenza (comma 5);
  Visto  il  testo  del presente accordo, allegato sub 1, predisposto
congiuntamente  dai  rappresentanti  delle  regioni  e delle province
autonome  e  dal  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con
l'apporto  delle Amministrazioni centrali interessate, come da ultimo
perfezionato  con  il  recepimento delle precisazioni richieste dalle
regioni con lettera in data 28 ottobre 2005;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Considerato  che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza
i  presidenti  delle regioni e delle province autonome hanno espresso
il  loro  positivo  avviso, ai fini del perfezionamento dell'accordo,
nel testo allegato sub 1, parte integrante del presente atto;
  Acquisito l'assenso del Governo;

                          Sancisce accordo

tra il Governo e le regioni e le province autonome nei termini di cui
all'allegato sub 1, parte integrante del presente atto.
    Roma, 26 gennaio 2006
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino