Art. 2. Informazione sul prezzo della prestazione di completamento della chiamata 1. L'utente che richiede il completamento della chiamata e' informato preliminarmente del prezzo della prestazione, la quale e' eseguita solo dopo successiva esplicita accettazione da parte dell'utente. 2. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'accettazione esplicita del completamento di chiamata da parte dell'utente avviene esclusivamente attraverso la digitazione sulla tastiera della cifra 1. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 9 febbraio 2006 Il presidente: Calabro' Il commissario relatore: Mannoni Il commissario relatore: Napoli