Art. 2.
Informazione  sul  prezzo  della  prestazione  di completamento della
                              chiamata

  1.  L'utente  che  richiede  il  completamento  della  chiamata  e'
informato  preliminarmente  del prezzo della prestazione, la quale e'
eseguita   solo  dopo  successiva  esplicita  accettazione  da  parte
dell'utente.
  2.   Decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
delibera   nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
l'accettazione  esplicita  del  completamento  di  chiamata  da parte
dell'utente  avviene  esclusivamente  attraverso la digitazione sulla
tastiera della cifra 1.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  e  sul  sito  web
dell'Autorita'.
    Roma, 9 febbraio 2006
Il presidente: Calabro'
Il commissario relatore: Mannoni
Il commissario relatore: Napoli