IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di
concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, il
Ministro  della salute ed il Ministro per le politiche comunitarie in
data  23 settembre  2005  relativo  alla  disciplina della passata di
pomodoro;
  Considerato  che  la  passata  di  pomodoro e' un prodotto ottenuto
direttamente da pomodoro fresco;
  Ritenuta  la  necessita'  di definire l'origine del pomodoro fresco
impiegato al fine di assicurare la piu' ampia tutela del consumatore;
  Ritenuto  che  l'indicazione della zona di provenienza del pomodoro
fresco   utilizzato   per   la   produzione   della   passata   trova
giustificazione  nella  circostanza  di  consentire al consumatore di
operare  responsabilmente  la  propria scelta senza essere indotto in
errore sulla provenienza del pomodoro;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta del .........
  Vista  la  notifica  effettuata  alla  Commissione europea ai sensi
della direttiva 98/34/CE e 2000/13/CE;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                          Luogo di origine

  1. Nell'etichettatura della passata di pomodoro, quale definita dal
decreto  ministeriale  citato nelle premesse, deve essere indicata la
zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato.
  2.  Il  riferimento  di  cui  al  comma  1  puo'  essere realizzato
indicando:
    a)   la  zona  effettiva  di  coltivazione  del  pomodoro  fresco
coincidente con la Regione oppure;
    b) lo Stato ove il pomodoro fresco e' stato coltivato.