IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro della salute ed il Ministro per le politiche comunitarie in data 23 settembre 2005 relativo alla disciplina della passata di pomodoro; Considerato che la passata di pomodoro e' un prodotto ottenuto direttamente da pomodoro fresco; Ritenuta la necessita' di definire l'origine del pomodoro fresco impiegato al fine di assicurare la piu' ampia tutela del consumatore; Ritenuto che l'indicazione della zona di provenienza del pomodoro fresco utilizzato per la produzione della passata trova giustificazione nella circostanza di consentire al consumatore di operare responsabilmente la propria scelta senza essere indotto in errore sulla provenienza del pomodoro; Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del ......... Vista la notifica effettuata alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e 2000/13/CE; Decreta: Art. 1. Luogo di origine 1. Nell'etichettatura della passata di pomodoro, quale definita dal decreto ministeriale citato nelle premesse, deve essere indicata la zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato. 2. Il riferimento di cui al comma 1 puo' essere realizzato indicando: a) la zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco coincidente con la Regione oppure; b) lo Stato ove il pomodoro fresco e' stato coltivato.