Art. 2.
                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il 15 giugno 2006.
  2.   I   prodotti   etichettati   fino   al  15 giugno  2006  senza
l'indicazione  di  cui  all'art.  1,  possono  essere venduti fino al
31 dicembre 2007.
    Roma, 17 febbraio 2006

                                          Il Ministro delle politiche
                                              agricole e forestali
                                                    Alemanno


Il Ministro delle attività produttive
                Scajola