Art. 2. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 15 giugno 2006. 2. I prodotti etichettati fino al 15 giugno 2006 senza l'indicazione di cui all'art. 1, possono essere venduti fino al 31 dicembre 2007. Roma, 17 febbraio 2006 Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro delle attività produttive Scajola