Art. 8.
                      Valutazione dei progetti

    1.  I  progetti  sono  valutati  dalla Commissione di valutazione
definita  all'art.  3,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002.
    2.  La  valutazione  del progetto e' effettuata dalla Commissione
sulla base dei seguenti criteri:

Criteri                                                    |Punteggio
---------------------------------------------------------------------
Qualita' del soggetto proponente in termini di:            |
---------------------------------------------------------------------
  numero di amministrazioni riusanti previste nel progetto;|
  numerosita' dell'utenza potenziale dei servizi,          |
rapportata alla popolazione;   numero di enti coinvolti non|
partecipanti a precedenti progetti finanziati;   qualita'  |
dell'accordo tra gli enti;                                 |20
---------------------------------------------------------------------
Qualita' della proposta progettuale di riuso in termini di:|
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  livello di interazione (come da definizione U.E.) delle  |
soluzioni che vengono riutilizzate;   adeguatezza del piano|
di attivita' in relazione agli obiettivi di progetto e alle|
attivita' di riuso;   adeguatezza dei costi;   livello di  |
standardizzazione, apertura e riusabilita' della soluzione |
sviluppata                                                 |25
---------------------------------------------------------------------
Qualita' del processo di trasferimento in termini di:      |
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  maturita' della soluzione che viene riutilizzata;        |
  economicita' del processo di trasferimento;   chiarezza  |
ed efficacia del modello di trasferimento                  |30
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Qualita' del piano di esercizio in termini di:             |
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  chiarezza ed efficacia in termini di sostenibilita' del  |
modello di gestione;   economicita' del modello di gestione|
in rapporto ai benefici (costi/benefici)                   |25
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    Totale punteggio                                       |100
    3.  All'esito  della valutazione, la Commissione potra' escludere
dal  cofinanziamento  i  progetti  che  non presentino un sufficiente
standard qualitativo alla luce dei criteri di cui al comma 2.